IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Vincenzo Spadafora e' stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e per lo sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Vincenzo Spadafora, e' stata conferita, tra le altre, la delega di funzioni in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese» e, in particolare, l'art. 16 concernente «Regime speciale per lavoratori impatriati», come modificato dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il comma 5-quater del citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si stabilisce che «per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare»; Visto altresi' il comma 5-quinquies del medesimo art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si dispone che, relativamente ai rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile da effettuare su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e che tali entrate siano riassegnate a un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili sportivi. Considerato che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 16, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' di governo delegata in materia di sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del comma 5-quinquies sopra menzionato; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione delle modalita' e dei criteri di utilizzo delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 5-quinquies dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; Su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di versamento e di utilizzo del contributo di cui al comma 5-quinquies dell'art. 16 del suddetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.